Montagna e Foreste
Le service en bref
BOSCHI
Partendo dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale P.R.G.C.
art. 28.3 – aree boscate Elc
[1] Si definiscono aree boscate tutte le superfici che rispondono alla definizione data nell’art.3 della L.R.4/09. Gli interventi selvicolturali in queste aree devono rispettare il Regolamento forestale regionale (DPGR 2/R del 23.1.2017). Tutti i boschi, di qualsiasi origine e ubicazione, sono inoltre soggetti al vincolo paesaggistico (art. 142 del D.Lgs. 42/04)
...
Entrando nel merito della definizione di area boscata quindi occorre fare riferimento alla Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" ripresa di seguito
Art. 3. (Bosco e foresta)
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
2. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.
3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4,i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale autorizzato secondo modalità definite dalla Giunta regionale, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.
3 bis) Non sono, altresì, considerati bosco:
a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
c) (...)
d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.
3 ter. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.
4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.
5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.
-------------------------------------------------
Per il taglio di un bosco occorre fare riferimento alle norme regionali ed ai procedimenti reperibili ai link seguenti:
Partendo dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale P.R.G.C.
art. 28.3 – aree boscate Elc
[1] Si definiscono aree boscate tutte le superfici che rispondono alla definizione data nell’art.3 della L.R.4/09. Gli interventi selvicolturali in queste aree devono rispettare il Regolamento forestale regionale (DPGR 2/R del 23.1.2017). Tutti i boschi, di qualsiasi origine e ubicazione, sono inoltre soggetti al vincolo paesaggistico (art. 142 del D.Lgs. 42/04)
...
Entrando nel merito della definizione di area boscata quindi occorre fare riferimento alla Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" ripresa di seguito
Art. 3. (Bosco e foresta)
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
2. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.
3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4,i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale autorizzato secondo modalità definite dalla Giunta regionale, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.
3 bis) Non sono, altresì, considerati bosco:
a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
c) (...)
d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.
3 ter. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.
4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.
5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.
-------------------------------------------------
Per il taglio di un bosco occorre fare riferimento alle norme regionali ed ai procedimenti reperibili ai link seguenti:
Bureau de compétence
Prénom | Description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||||
Aire | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||||
Adjoint | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||||
Responsable | arch. Franco Titonel | ||||||||||||||
Referente | geom. Attilio Zampieri | ||||||||||||||
Adresse | Viale Vittoria 14 - secondo piano | ||||||||||||||
Téléphone |
011-966.66.76 |
||||||||||||||
Fax |
011-967.47.72 |
||||||||||||||
Courriel |
attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Ouverture au public |
|
Liens
- Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Ouvre dans un nouvel onglet)
- Legge Regionale n.4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" (Ouvre dans un nouvel onglet)
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2/R del 23 gennaio 2017 "Regolamento regionale" (Ouvre dans un nouvel onglet)
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.8/R de 20 settembre 2011 "Regolamento forestale" (Ouvre dans un nouvel onglet)
Dèrniere modification: 09/06/2020 11:08:41