Agenzie di Viaggio - Avvio attività, Variazioni e Subingressi
Le service en bref
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attivita' di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.
REQUISITI OGGETTIVI
L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è richiesta l'autorizzazione, nonché, nel caso di vendita al pubblico, di locali facilmente accessibili, convenientemente arredati e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo.
La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale (verifica della denominazione presso la Provincia).
REQUISITI SOGGETTIVI MORALI
Occorre essere esenti dalle seguenti cause ostative:
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Sono inoltre esclusi coloro nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza
Le licenze di esercizio pubblico non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti
REQUISITI OGGETTIVI PROFESSIONALI
Devono essere posseduti dal titolare dell'agenzia o dal direttore tecnico:
conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio
conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.
Modalità di riconoscimento dei requisiti di idoneità, in alternativa:
1. Esperienza professionale: aver esercitato l'attività consistente nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda (l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni);
oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato (l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni);
oppure
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
Precisazioni:
il possesso dei sopraelencati requisiti professionali è dimostrato fornendo la certificazione dell'effettivo esercizio, in uno stato comunitario;
ai fini del riconoscimento dell'attività professionale esercitata in Italia per dirigente di azienda si intende il raggiungimento del secondo livello di qualifica del vigente C.C.L.N. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo;
ai fini del riconoscimento della formazione professionale alle lettere b), c), e), f) sono ritenuti idonei i seguenti titoli di studio conseguiti in Italia (o titoli equipollenti):
diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico.
diploma di qualifica professionale ad indirizzo turistico
attestati relativi a corsi di formazione professionale regionale/provinciale nel settore turistico organizzati da agenzie formative
titoli universitari ad indirizzo turistico;
nei casi previsti alle lettere a) e d) e nei casi in cui i titoli di studio non attestino la conoscenza di due lingue straniere, questa deve essere comprovata mediante la presentazione di certificati attestanti la conoscenza linguistica rilasciati da scuole o istituti linguistici statali o legalmente riconosciuti oppure da docenti abilitati all'insegnamento delle lingue per le quali è dichiarata la conoscenza;
l'equivalenza dei titoli di studio conseguiti negli altri paesi dell'Unione europea deve essere attestata dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana nel paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.
Chi non è in possesso dei requisiti professionali sopra esposti deve superare un esame di inoneità presso la Città Metropolitana.
Per approfondimenti si rimanda al sito regionale (http://www.regione.piemonte.it/turismo/lavorare/professioni/agenzie.htm)
REQUISITI OGGETTIVI
L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è richiesta l'autorizzazione, nonché, nel caso di vendita al pubblico, di locali facilmente accessibili, convenientemente arredati e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo.
La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale (verifica della denominazione presso la Provincia).
REQUISITI SOGGETTIVI MORALI
Occorre essere esenti dalle seguenti cause ostative:
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Sono inoltre esclusi coloro nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza
Le licenze di esercizio pubblico non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti
REQUISITI OGGETTIVI PROFESSIONALI
Devono essere posseduti dal titolare dell'agenzia o dal direttore tecnico:
conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio
conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.
Modalità di riconoscimento dei requisiti di idoneità, in alternativa:
1. Esperienza professionale: aver esercitato l'attività consistente nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda (l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni);
oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato (l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni);
oppure
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
Precisazioni:
il possesso dei sopraelencati requisiti professionali è dimostrato fornendo la certificazione dell'effettivo esercizio, in uno stato comunitario;
ai fini del riconoscimento dell'attività professionale esercitata in Italia per dirigente di azienda si intende il raggiungimento del secondo livello di qualifica del vigente C.C.L.N. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo;
ai fini del riconoscimento della formazione professionale alle lettere b), c), e), f) sono ritenuti idonei i seguenti titoli di studio conseguiti in Italia (o titoli equipollenti):
diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico.
diploma di qualifica professionale ad indirizzo turistico
attestati relativi a corsi di formazione professionale regionale/provinciale nel settore turistico organizzati da agenzie formative
titoli universitari ad indirizzo turistico;
nei casi previsti alle lettere a) e d) e nei casi in cui i titoli di studio non attestino la conoscenza di due lingue straniere, questa deve essere comprovata mediante la presentazione di certificati attestanti la conoscenza linguistica rilasciati da scuole o istituti linguistici statali o legalmente riconosciuti oppure da docenti abilitati all'insegnamento delle lingue per le quali è dichiarata la conoscenza;
l'equivalenza dei titoli di studio conseguiti negli altri paesi dell'Unione europea deve essere attestata dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana nel paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.
Chi non è in possesso dei requisiti professionali sopra esposti deve superare un esame di inoneità presso la Città Metropolitana.
Per approfondimenti si rimanda al sito regionale (http://www.regione.piemonte.it/turismo/lavorare/professioni/agenzie.htm)
Bureau de compétence
Prénom | Description | ||||||||||||
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Description | Polizia Amministrativa | ||||||||||||
Aire | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Adjoint | Davide Montagono | ||||||||||||
Responsable | Arch. Franco Titonel | ||||||||||||
Referente | Ylenia Vigneti, Giulia Rizzolo, Franco Izzo | ||||||||||||
Staff | Ylenia Vigneti, Giulia Rizzolo, Franco Izzo | ||||||||||||
Adresse | Viale Vittoria 14 - Primo piano Comune | ||||||||||||
Téléphone |
0119666657/661/609 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
Courriel |
ylenia.vigneti@comune.alpignano.to.it, giulia.rizzolo@comune.alpignano.to.it, franco.izzo@comune.alpignano.to.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Notes | Per comunicazioni contattare tel. 011.9666657/661 | ||||||||||||
Ouverture au public |
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Dèrniere modification: 10/10/2019 12:57:50