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Raccolta Funghi

Datenblatt des Dienstes

FUNGHI

La raccolta dei funghi su tutto il territorio piemontese è regolata dalla Legge Regionale n.24 del 17 dicembre 2007 più recentemente modificata dalla Legge regionale n.7 dell’ 8 settembre 2014.

La raccolta di alcune specie di funghi non richiede il possesso di alcun Titolo o Permesso:

Art. 3.     (Titolo per la raccolta)

...
8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella
, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.

Ma parlando di funghi occorre non solo sapere cosa raccogliere ma anche quanti, dove, quando … e cosa non fare durante la raccolta

Art. 2.    (Raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. è vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

3. la raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4. i funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. è vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. la raccolta dei funghi epigei è vietata:
    a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
    b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;
    c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all' articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
    d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
    e) dal tramonto alla levata del sole;
    f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell' articolo 841 del codice civile .

8. la provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. la provincia, su parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell' articolo 841 del codice civile , da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.

Dove il Codice Civile citato riporta

Art. 841.     (Chiusura del fondo).

Il proprietario puo' chiudere in qualunque tempo il fondo.

TITOLO

A riguardo del Titolo di raccolta i Comuni non sono da tempo indicati quali Enti per il rilascio e la riscossione del tributo.
Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo a favore degli Enti legittimati al rilascio del titolo stesso.
Per la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, gli Enti legittimati (completi Nome, Indirizzo, Giorni ed Orari di apertura al pubblico, Numero telefonico, Fax, Email, Sito istituzionale, Coordinate bancarie) sono diponibili alla pagina Enti Torino.
In linea generale il Titolo annuale con validità su tutto il territorio regionale ha un costo di 30,00 €.
E' sempre possibile versare da subito anche due (60,00 €) o tre (90,00 €) annualità, anticipando così eventuali aumenti futuri.
È inoltre sempre possibile per i soggetti sopra elencati rilasciare Titoli per la raccolta funghi epigei spontanei giornalieri o settimanali, validi sull’intero territorio regionale.
Il regime di raccolta dei funghi legato ai titoli settimanali e giornalieri è il medesimo previsto per quelli annuali, l’unica differenza è rappresentata dalla durata temporale e dal costo del titolo, che è stato stabilito attualmente dalla Regione Piemonte come segue: 10,00 € per il titolo settimanale e 5,00 € per quello giornaliero.


Per come e dove effettuare il pagamento è utile consultare la pagina web della Regione Piemonte dedicata all’argomento Tutela dei funghi epigei spontanei .
Nella pagina si trovano molte informazioni, non ultima quella rigardante il regime sanzionatorio.
Ricca di informazioni è anche la sezione dedicata all'argomento da Sistema Piemonte.

ASPETTI SANITARI

Dal punto di vista sanitario chi volesse fare esaminare quanto raccolto può rivolgersi alla ASL To3 Ispettorato micologico competente per territorio: vedasi il collegamento nella sezione "link" sottostante.
Sempre della ASL To3 utile è la pagina web Funghi - controllo commestibilità e vendita.

Zuständiges Amt

Name Beschreibung
Beschreibung Tutela del territorio e igiene pubblica
Bereich Area sviluppo e tutela del territorio
Stadtrat Steven Giuseppe Palmieri
Verantwortlicher arch. Franco Titonel
Ansprechpartner geom. Attilio Zampieri
Anschrift Viale Vittoria 14 - secondo piano
Telefon 011-966.66.76
Fax 011-967.47.72
E-Mail attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it
PEC protocollo.alpignano@cert.legalmail.it
Öffnungszeiten
Tag Uhrzeit
lunedì 09:00 - 12:00
martedì 15:30 - 17:30
mercoledì 09:00 - 12:00
giovedì 15:30 - 17.30
venerdì 09:00 - 12:00

Letzte Änderung: 15.06.2020 08:33:52

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