Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)
Scheda del servizio
BREXIT - Istruzioni operative per i cittadini britannici
A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risulteranno residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020 potranno richiedere, presso la questura di residenza, un documento in formato digitale sulla base di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, dell’Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea.
Con circolare n. 2/2021 il Ministero chiarisce che le procedure di rilascio saranno fondate sull’iscrizione anagrafica dei cittadini britannici presso il Comune di residenza entro la scadenza del periodo transitorio previsto dall’Accordo di recesso, che terminerà il 31 dicembre 2021. Tutte le informazioni per il rilascio del documento sono contenute in un vademecum realizzato dal ministero dell’Interno.
In linea con le indicazioni fissate a livello di Unione europea, il nuovo documento digitale garantirà un facile riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso in favore dei cittadini britannici che hanno fissato la loro residenza in Italia prima del 31 dicembre 2020.
Con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020 il Ministero aveva già fornito le modalità operative per la registrazione anagrafica dei cittadini britanni:
1. Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020
In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’ Irlanda del Nord dall’Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale.
2. Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020: entro la fine del periodo di transizione previsto dall'Accordo sul recesso (31 dicembre 2020), i cittadini britannici ed i propri familiari potranno dichiarare l’iscrizione in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 1228/1954 e D.P.R. 223/1989) e del D.Lgs. 30/2007, esattamente come avvenuto finora. A seguito dell'iscrizione gli stessi potranno richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.
Il procedimento d’iscrizione in anagrafe
Il cittadino dovrà recarsi nel Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l’apposito modello di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30). La richiesta può essere presentata personalmente dall’interessato allo sportello comunale, a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) oppure per via telematica.
L’ufficiale di anagrafe provvede all’iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e l’iscrizione decorre dalla data di presentazione dell’istanza. Nei successivi 45 giorni, il Comune accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione.
Se entro lo stesso termine di 45 giorni – tenuto conto dell’esito degli accertamenti – il Comune non comunica al richiedente motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10 bis della L. 241/90, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), quanto dichiarato dall’interessato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione anagrafica.
Qualora, invece, gli accertamenti anagrafici diano esito negativo, l’Ufficiale di anagrafe è tenuto a provvedere al ripristino della posizione anagrafica precedente mediante l’annullamento dell’iscrizione, con effetto retroattivo (artt. 18 e 18 bis del d.P.R. n. 223/1989 cit.). A seguito dell’iscrizione il cittadino britannico potrà richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica.
Richiesta dell’attestazione di iscrizione anagrafica
Per il rilascio dell'attestazione è necessario presentare:
- apposita richiesta, in marca da bollo, di rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica;
- una ulteriore marca da bollo per l’attestazione.
A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risulteranno residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020 potranno richiedere, presso la questura di residenza, un documento in formato digitale sulla base di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, dell’Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea.
Con circolare n. 2/2021 il Ministero chiarisce che le procedure di rilascio saranno fondate sull’iscrizione anagrafica dei cittadini britannici presso il Comune di residenza entro la scadenza del periodo transitorio previsto dall’Accordo di recesso, che terminerà il 31 dicembre 2021. Tutte le informazioni per il rilascio del documento sono contenute in un vademecum realizzato dal ministero dell’Interno.
In linea con le indicazioni fissate a livello di Unione europea, il nuovo documento digitale garantirà un facile riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso in favore dei cittadini britannici che hanno fissato la loro residenza in Italia prima del 31 dicembre 2020.
Con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020 il Ministero aveva già fornito le modalità operative per la registrazione anagrafica dei cittadini britanni:
1. Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020
In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’ Irlanda del Nord dall’Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale.
2. Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020: entro la fine del periodo di transizione previsto dall'Accordo sul recesso (31 dicembre 2020), i cittadini britannici ed i propri familiari potranno dichiarare l’iscrizione in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 1228/1954 e D.P.R. 223/1989) e del D.Lgs. 30/2007, esattamente come avvenuto finora. A seguito dell'iscrizione gli stessi potranno richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica.
Il procedimento d’iscrizione in anagrafe
Il cittadino dovrà recarsi nel Comune in cui ha fissato la propria dimora abituale e presentare l’apposito modello di dichiarazione anagrafica, corredato dal passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e dalla prescritta documentazione (art. 9 D.Lgs. 6/2/2007, n. 30). La richiesta può essere presentata personalmente dall’interessato allo sportello comunale, a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.) oppure per via telematica.
L’ufficiale di anagrafe provvede all’iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione e l’iscrizione decorre dalla data di presentazione dell’istanza. Nei successivi 45 giorni, il Comune accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione.
Se entro lo stesso termine di 45 giorni – tenuto conto dell’esito degli accertamenti – il Comune non comunica al richiedente motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art.10 bis della L. 241/90, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), quanto dichiarato dall’interessato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione anagrafica.
Qualora, invece, gli accertamenti anagrafici diano esito negativo, l’Ufficiale di anagrafe è tenuto a provvedere al ripristino della posizione anagrafica precedente mediante l’annullamento dell’iscrizione, con effetto retroattivo (artt. 18 e 18 bis del d.P.R. n. 223/1989 cit.). A seguito dell’iscrizione il cittadino britannico potrà richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica.
Richiesta dell’attestazione di iscrizione anagrafica
Per il rilascio dell'attestazione è necessario presentare:
- apposita richiesta, in marca da bollo, di rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica;
- una ulteriore marca da bollo per l’attestazione.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||
Responsabile | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||
Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||
Personale | PACCIONE Antonietta CIPRO Lucia BERTINETTI Alessandra |
||||||||||||
Indirizzo | Viale Vittoria 14 | ||||||||||||
Telefono |
011/9666624 011/9666626 011/9666623 |
||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||
protocollo@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||
Note | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
Modulistica
- Modulo richiesta attestazione di iscrizione anagrafica[.pdf 21,5 Kb - 09/02/2021]
- Modulo per la dichiarazione di residenza[.pdf 79,4 Kb - 09/02/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 09/02/2021 17:22:03