Tombe di famiglia e monumenti funerari
Scheda del servizio
Per le sepolture private a sistema di tumulazione concesse a
privati per l’edificazione di edicole o cripte familiari, il diritto d'uso, oltre
che al concessionario, è esteso al coniuge o unito civilmente, al convivente di fatto e more uxorio,
agli ascendenti e ai discendenti in linea retta e collaterale, compresi gli affini, fino al 6° grado (art. 93 DPR 285/90).
Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito
dal fondatore del sepolcro, all’atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini
privati per l’edificazione di edicole o cripte familiari, il diritto d'uso, oltre
che al concessionario, è esteso al coniuge o unito civilmente, al convivente di fatto e more uxorio,
agli ascendenti e ai discendenti in linea retta e collaterale, compresi gli affini, fino al 6° grado (art. 93 DPR 285/90).
Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito
dal fondatore del sepolcro, all’atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini
la
sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 (L.R.) del D.p.r. 28/12/2000, n. 445 da presentare al servizio
di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, rilascerà il nulla osta.
I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione
alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente, avuta
considerazione anche a quanto disposto dalla legge n. 76/2016.
L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata
con apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 (L.R.) del D.p.r. 28/12/2000, n. 445.
Si precisa che nel caso di tombe di famiglia sarà necessario, al fine di tumulare una salma/resto, il consenso del concessionario (o dei concessionari, tutti quanti).
Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la tumulazione provvisoria in sepolcro familiare di salme appartenute in vita a persone non legate al concessionario da vincoli di parentela, affinità, benemerenza, ecc... previo assenso da parte del titolare della concessione. Tale provvisorietà non potrà superare il periodo temporale di anni 3 (dalla tumulazione).
In ogni caso, laddove si renda necessario estumulare e tumulare, previa istanza al Responsabile dei servizi cimiteriali. una salma precedentemente tumulata in via provvisoria in un sepolcro familiare, si applica la tariffa del costo per l'estumulazione e della successiva tumulazione.
sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 (L.R.) del D.p.r. 28/12/2000, n. 445 da presentare al servizio
di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, rilascerà il nulla osta.
I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione
alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente, avuta
considerazione anche a quanto disposto dalla legge n. 76/2016.
L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata
con apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 (L.R.) del D.p.r. 28/12/2000, n. 445.
Si precisa che nel caso di tombe di famiglia sarà necessario, al fine di tumulare una salma/resto, il consenso del concessionario (o dei concessionari, tutti quanti).
Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la tumulazione provvisoria in sepolcro familiare di salme appartenute in vita a persone non legate al concessionario da vincoli di parentela, affinità, benemerenza, ecc... previo assenso da parte del titolare della concessione. Tale provvisorietà non potrà superare il periodo temporale di anni 3 (dalla tumulazione).
In ogni caso, laddove si renda necessario estumulare e tumulare, previa istanza al Responsabile dei servizi cimiteriali. una salma precedentemente tumulata in via provvisoria in un sepolcro familiare, si applica la tariffa del costo per l'estumulazione e della successiva tumulazione.
SUBENTRO NELLA TOMBA A SEGUITO DECESSO CONCESSIONARIO
In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.
Il subentrante sarà autorizzato ad aggiornare la “denominazione” apposta sulla tomba.
Al concessionario della sepoltura sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la
sepoltura stessa, od al soggetto subentrante per morte del concessionario, che assume la nuova qualità di
concessionario alle condizioni preesistenti.
Il richiedente deve dichiarare d’essere in possesso del requisito necessario, che nulla osta da parte
di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado di cui egli è stato designato quale rappresentante, che
non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che vi rinunciano.
Il subentrante sarà autorizzato ad aggiornare la “denominazione” apposta sulla tomba.
Al concessionario della sepoltura sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la
sepoltura stessa, od al soggetto subentrante per morte del concessionario, che assume la nuova qualità di
concessionario alle condizioni preesistenti.
Il richiedente deve dichiarare d’essere in possesso del requisito necessario, che nulla osta da parte
di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado di cui egli è stato designato quale rappresentante, che
non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che vi rinunciano.
Si ricorda che trascorso il termine complessivo di 2 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione si determina la decadenza.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Servizi cimiteriali | ||||||||||||||
Area | Area servizi finanziari e servizi al cittadino | ||||||||||||||
Responsabile | dott.ssa RUGGIERO Giuseppina | ||||||||||||||
Referente | dott.ssa ALLOCHIS Giulia | ||||||||||||||
Personale | QUASSO Linda FIANDACA Elisabeth |
||||||||||||||
Indirizzo | viale Vittoria, 14 p.t. | ||||||||||||||
Telefono |
011/9666625 011/9666622 |
||||||||||||||
Fax |
011.9674772 |
||||||||||||||
protocollo@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
||||||||||||||
Note | Per l'accesso a detti uffici occorre la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 011 966 6611 | ||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- benemerenza - autorizzazione concessionario tomba[.pdf 322,46 Kb - 13/12/2024]
- comunicazione a seguito subentro eredi tomba[.pdf 104,85 Kb - 13/12/2024]
- dichiarazione proprietario tomba su eredi [.pdf 603,58 Kb - 13/12/2024]
- istanza traslazione salma nel cimitero[.pdf 72,98 Kb - 13/12/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 13/12/2024 13:09:52