Noleggio senza Conducente - Avvio attività, Variazioni e Subingressi
Scheda del servizio
Si ha il servizio di noleggio autoveicoli senza conducente, o meglio locazione di autoveicoli per trasporto di persone, quando vengono dati in consegna (locazione) uno o più autoveicoli a clienti che li guidano personalmente o che li fanno guidare da persone di loro fiducia dietro corrispettivo.
Possono essere destinati alla locazione senza conducente:
- autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
- veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
- veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone;
- veicoli per il trasporto promiscuo;
- autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
REQUISITI MORALI
Occorre essere esenti dalle seguenti cause ostative:
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Sono inoltre esclusi coloro nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Possono essere destinati alla locazione senza conducente:
- autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
- veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
- veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone;
- veicoli per il trasporto promiscuo;
- autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
REQUISITI MORALI
Occorre essere esenti dalle seguenti cause ostative:
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Sono inoltre esclusi coloro nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||
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Descrizione | Polizia Amministrativa | ||||||||||||
Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||
Assessore | Davide Montagono | ||||||||||||
Responsabile | Arch. Franco Titonel | ||||||||||||
Referente | Ylenia Vigneti, Giulia Rizzolo, Franco Izzo | ||||||||||||
Personale | Ylenia Vigneti, Giulia Rizzolo, Franco Izzo | ||||||||||||
Indirizzo | Viale Vittoria 14 - Primo piano Comune | ||||||||||||
Telefono |
0119666657/661/609 |
||||||||||||
Fax |
0119674772 |
||||||||||||
ylenia.vigneti@comune.alpignano.to.it, giulia.rizzolo@comune.alpignano.to.it, franco.izzo@comune.alpignano.to.it |
|||||||||||||
PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
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Note | Per comunicazioni contattare tel. 011.9666657/661 | ||||||||||||
Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/10/2019 11:48:11