Animali esotici
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Condizioni necessarie per detenere un animale esotico è assicurarsi:
Art. 4 (Autorizzazione alla detenzione)
1. I possessori di animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio .
- che non appartenga a specie protette perché in via di estinzione. Il commercio di queste specie è vietato o soggetto a severe limitazioni;
- che disponga di spazi, strutture ed attrezzature necessarie alla specie. Requisiti indispensabili a garantire le caratteristiche etologiche e fisiologiche dell'animale (arricchimenti ambientali e rispetto delle 5 libertà * ) nonché per evitare che l'animale diventi pericoloso;
- di possedere in prima persona di adeguata formazione, prendendosene cura con competenza e dedizione.
(* Agli animali esotici tenuti come pet vanno riconosciute le 5 libertà:
Libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione.
Libertà dalla costrizione di vivere in un ambiente disagevole.
Libertà dal dolore, dalle lesioni, dalle malattie.
Libertà di esprimere un comportamento normale.
Libertà dalla paura e dal disagio.
Libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione.
Libertà dalla costrizione di vivere in un ambiente disagevole.
Libertà dal dolore, dalle lesioni, dalle malattie.
Libertà di esprimere un comportamento normale.
Libertà dalla paura e dal disagio.
F. W. Rogers Brambell 1901-1970 )
La Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 "Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali" relativamente all'aspetto della detenzione di animali esotici:
Art. 4 (Autorizzazione alla detenzione)
1. I possessori di animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio .
2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni di identificazione e di legittima provenienza che ne consentano l'identificazione anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
4. L'idoneità alla detenzione, viene valutata dal medico veterinario dell'ASL competente per territorio all'atto del sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonché che il proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al comma 1 è presentata dall' avente titolo entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
Art. 5 (Disciplina della detenzione)
1. I detentori degli animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a garantire loro condizioni in grado di rispettare le loro esigenze etologiche e fisiologiche.
1. I detentori degli animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a garantire loro condizioni in grado di rispettare le loro esigenze etologiche e fisiologiche.
2. Agli animali devono comunque essere sempre garantite le seguenti condizioni:
a) possibilità di movimento anche con l'arricchimento ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare comportamenti stereotipati;
b) confortevole area di riposo;
c) isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi dell'apparato uditivo;
d) non vicinanza con animali competitori;
e) assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi periodi e per la tutela della salute dell'animale;
f) alimentazione idonea alla specie ed alla salute ed età degli animali.
a) possibilità di movimento anche con l'arricchimento ambientale delle strutture di detenzione al fine di evitare comportamenti stereotipati;
b) confortevole area di riposo;
c) isolamento da rumori troppo forti o tali da essere lesivi dell'apparato uditivo;
d) non vicinanza con animali competitori;
e) assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per brevi periodi e per la tutela della salute dell'animale;
f) alimentazione idonea alla specie ed alla salute ed età degli animali.
3. In caso di alienazione, per qualsiasi causa, degli animali detenuti, i detentori sono tenuti a darne comunicazione, entro 8 giorni, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
4. I detentori sono altresì tenuti a denunciare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio la morte per qualsiasi causa degli animali detenuti.
5. La soppressione di animali esotici deve essere attuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico.
6. I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni di vigilanza la cui frequenza va calibrata annualmente in rapporto ad un'analisi dei fattori di rischio e dei risultati dei precedenti controlli.
Riferimenti normativi:
- Legge Regionale n.6 del 18 febbraio 2010 "";
- Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n.1066 del 17 dicembre 2013 con la quale si sono approvate le "Linee guida per l'applicazione della normativa su detenzione, allevamento e commercio di animali esotici";
- Elenchi specie animali e vegetali protetti;
Responsible office
Name | Description | ||||||||||||||
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Description | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||||
Area | Area sviluppo e tutela del territorio | ||||||||||||||
Councillor | Steven Giuseppe Palmieri | ||||||||||||||
Person in charge | arch. Franco Titonel | ||||||||||||||
Referente | geom. Attilio Zampieri | ||||||||||||||
Address | Viale Vittoria 14 - secondo piano | ||||||||||||||
Phone |
011-966.66.76 |
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Fax |
011-967.47.72 |
||||||||||||||
attilio.zampieri@comune.alpignano.to.it |
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PEC |
protocollo.alpignano@cert.legalmail.it |
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Opening times |
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Documents - Standard
- Legge Regionale n.6 del 18 febbraio 2010 "Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali" (Opens in new tab)
- D.P.G.R n.11/R del 28 novembre 2013 "Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici.”" (Opens in new tab)
- D.D. n.1066 del 17 dicembre 2013 "Approvazione linee guida per l'applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici" (Opens in new tab)
Forms
- Mod. Aut. San. Detenzione animali esotici – D.D. n.1066 del 17 dicembre 2013 – all. 3.1[.odt 21,67 Kb - 11/06/2020]
Links
- Arma dei Carabinieri - CITES (Opens in new tab)
- Convention on International Trade and Endangered Species - CITES (Opens in new tab)
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Centro di Referenza Regionale animali esotici (Opens in new tab)
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - CITES (Opens in new tab)
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - CITES (Opens in new tab)
- Unione Europea - CITES (Opens in new tab)
Last edit: 09/02/2021 15:21:33